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TaXKredit per la TRACCIABILITA' dei CREDITI D'IMPOSTA da BONUS EDILIZI SUPERBONUS 110%
TRACCIABILITA' dei CREDITI D'IMPOSTA
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, spese per gli interventi di efficentamento energetico agevolati, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di n. 4 successive cessioni di talecredito ad altri soggetti (dalla seconda cessione obbligatoriamente verso/tramite soggetti vigilati come Banche e Assicurazioni). b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti con facoltà poi di n. 3 successive cessioni di tale credito obbligatoriamente verso/tramite soggetti vigilati come Banche e Assicurazioni).
La platea dei possibili Cessionari (acquirenti) dei suddetti Crediti d'Imposta è quindi molto ampia.
I crediti d'impostasono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributipari a 700.000 euro(elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euroapplicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500