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La cessione dei Crediti d'Imposta alla prova delle limitazioni "Anti Frode"
Credito d'imposta da SUPERBONUS 110% a sensi DL Rilancio 2020 (Modifiche da CdM del 22.1.2022)
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficentamento energetico agevolati, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di una successiva sola cessione di talecredito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza possibilità di successive cessioni.
La platea dei possibili Cessionari (acquirenti) dei suddetti Crediti d'Imposta è quindi molto ampia.
I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributipari a 700.000 euro(elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euroapplicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500